NOVITA’ FISCALI, AUMENTO ALIQUOTA CEDOLARE SECCA: Approvato il DDL di Bilancio 2026 dal Cdm del 17 ottobre. Il testo ancora in bozza inizia ufficialmente il suo iter di approvazione che come sempre terminerà entro il 31 dicembre.
Per chi concede in locazione i propri immobili tramite portali e/o intermediari, aumenta al 26% la tassazione con cedolare secca sugli affitti brevi.
Per chi invece loca direttamente, senza intermerdiari, l’aliquota resta quella del 21%.
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L'articolo 5 della legge regionale n. 15/2025, pubblicata sul Burp n. 6 straordinario del 30.09.2025, ha apportato inoltre significative modifiche alla legge della Regione Puglia 1 dicembre 2017 n. 49. Nello specifico:
I. OBBLIGO CIA PER LE ATTIVITA’ NON IMPRENDITORIALI: In particolare, tra le altre previsioni, il legislatore regionale, ha ritenuto di assoggettare anche le locazioni turistiche/locazioni brevi, non imprenditoriali, in sede di avvio dell’attività, ad una preventiva comunicazione di inizio attività da produrre al Comune competente per territorio.
Nello specifico, il nuovo testo del comma 7 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 49/2017 e ss. mm. e ii. prevede che “Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività”.
Entro quando adeguarsi ? il comma 8 dell'articolo 10 quater della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 49 e ss. mm. e ii. prescrive che “Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla Scia o Cia entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolta senza Scia o Cia”. Pertanto entro il 30/09/2026.
Chi invece dovrà avviare una nuova attività dovrà preventivamente presentare la CIA/SCIA al Comune di competenza.
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II. OBBLIGO POLIZZA RC: Inoltre, il comma 11 della legge regionale 49/2017 prescrive che “I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva”.
